Art. 4.

      1. Per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2007-2008 è estesa al secondo anno della scuola secondaria di primo grado; per l'anno scolastico 2008-2009 è estesa al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Nell'anno scolastico 2009-2010 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso del secondo ciclo di istruzione e formazione.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro per il 2006, 170 milioni di euro per il 2007 e 250 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.